Art. 3
In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RUDING
(1) GU n. L 93 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
Storico versioni
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