Art. 3

In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. RUDING (1) GU n. L 93 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
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