Art. 21
In vigore dal 28 apr 1986
1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da norme particolari, fissate in accordi conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi.
2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte degli stati membri:
i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di sorveglianza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
ii) di formalità speciali in materia di cambio;
iii) di formalità introdotte in virtù di accordi internazionali conformemente al trattato.
b) Gli stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da istituire o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione all'atto dell'adozione. ».
Storico versioni
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