Art. 20

In vigore dal 28 apr 1986
1. Se un stato membro che mantiene una restrizione all'importazione di cui all', paragrafo 2, ultimo trattino, prevede di modificarla, ne informa la Commissione e gli altri stati membri. 2. a) Su richiesta della Commissione o di uno stato membro, le misure di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una consultazione preventiva nell'ambito del comitato. b) Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione non chiede una consultazione di propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro, pervenuta in tempo utile prima della scadenza di tale termine, lo stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata. c) Negli altri casi, la consultazione inizia entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto al punto b). 3. a) Se, al termine della consultazione, gli stati membri o la Commissione non hanno sollevato alcuna obiezione, la Commissione ne informa immediatamente lo stato membro interessato che può mettere subito in vigore la misura. b) Negli altri casi, lo stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata soltanto dopo un periodo di due settimane a decorrere dall'apertura della consultazione. c) Se, entro tale termine, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta intesa a rimuovere le obiezioni sollevate, la misura prospettata può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato. 4. In caso di estrema urgenza, e fino al 30 giugno 1988, si applicao le seguenti disposizioni: a) qualora, esaurito un contingente, il fabbisogno economico di uno stato membro renda necessarie ulteriori importazioni in provenienza dal paese o dai paesi terzi beneficiari del contingente, lo stato membro interessato può, senza notifica preventiva, aprire possibilità supplementari di importazione entro il limite del 20 % del volume o dell'importo del contingente esaurito; esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri stati membri. La procedura d'urgenza fissata dal presente paragrafo non si applica a partire dal momento in cui è stata autorizzata l'apertura di negoziati con il paese terzo interessato; b) a richiesta di uno stato membro o della Commissione, le misure adottate da uno stato membro ai sensi del presente paragrafo formano oggetto di una consultazione "a posteriori", alle condizioni previste al paragrafo 3. 5. Se uno stato membro prevede di effettuare una modifica autonoma del proprio regime di importazione di un prodotto petrolifero contemplato dall'allegato I e previsto dall' del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), esso ne informa la Commissione e gli altri stati membri. In tal caso si applica la procedura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4; non si applicano le altre disposizioni del presente regolamento. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
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