Art. 1

Il testo degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 288/82 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 28 apr 1986
« Articolo 19 1. Al più tardi il 31 dicembre 1988 il Consiglio decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento per una maggiore uniformazione del regime d'importazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ed in base ai progressi della politica commerciale comune. 2. In attesa di questi adattamenti: a) per i prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 3420/83 (1) gli stati membri possono subordinare le importazione alla condizione che non soltanto l'origine di tali prodotti, ma anche il paese d'acquisto o di provenienza rientrino tra quelli contemplati dal presente regolamento; b) i documenti d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 11 per la vigilanza comunitaria sono validi unicamente nello stato membro che li ha rilasciati o vidimati; c) i paesi del Benelux e la Repubblica italiana possono mantenere le formalità della licenza automatica o della dichiarazione d'importazione che essi applicano attualmente alle importazioni originarie del Giappone e di Hong Kong; d) i paesi del Benelux e l'Irlanda possono, fino al 30 giugno 1987, per i prodotti tessili non rientranti in un regime comune specifico d'importazione, mantenere una vigilanza nazionale delle importazioni di detti prodotti, compresa la formalità della licenza automatica. Lo stesso dicasi per l'Irlanda, per quanto riguarda le importazioni di calzature dei codici 64.01-11 a 19, 64.02-21 a 99, 64.03-00, 64.04-10, 90 della Nimexe; e) il presente regolamento non osta al mantenimento, fino al 30 giugno 1988, delle disposizioni emanate dalla Reppublica italiana per assoggettare ad un'autorizzazione particolare - conformemente al decreto ministeriale del 6 maggio 1976, all'elenco ad esso allegato, nonché alle modifiche successive - le importazioni di oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi, ma in cattive condizioni di manutenzione, dei capitoli 84, 85, delle voci da 86.01 a 04 e dei capitoli 87 e 93 della tariffa doganale comune. 3. Gli tati membri comunicano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia d'introduzione di domande d'importazione, ivi comprese le condizioni di ammissibilità di persone, società o istituzioni a presentare tali domande. Deve essere ugualmente comunicato alla Commissione qualsiasi progetto di modifica di tali norme. (1) GU n. L 346 del 8. 1983, pag. 6.
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