Art. 2
Il testo degli articolo 15 e 16 del regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 28 apr 1986
« Articolo 15
1. Al più tardi il 31 dicembre 1988, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un documento d'importazione comunitario, valido in tutta la Comunità. 2. Nell'attesa:
- ciascuno stato membro può rifiutare alle persone non stabilite sul suo territorio il rilascio o la vidimazione dei documenti d'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi;
- i documenti d'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono validi soltanto nello stato membro che li ha rilasciati o vidimati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1243:oj#art-2