Art. 5
In vigore dal 28 apr 1986
Le autorità competenti dei Paesi Bassi comunicano ogni settimana alla Commissione le seguenti informazioni concernenti la settimana precedente:
- il numero e il peso complessivo dei suini ingrassati acquistati,
- il numero e il peso complessivo dei suinetti acquistati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1231:oj#art-5