Art. 3
In vigore dal 28 apr 1986
I suini sono resi a Rotterdam-Overschie, pesati quanto prima dopo l'arrivo e trasformati in prodotti della sottovoce 23.01 A e voce 15.06 della tariffa doganale comune.
Le operazioni di trasporto e di trasformazione sono effettuate sotto controllo dei servizi veterinari dei Paesi Bassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1231:oj#art-3