Art. 2
In vigore dal 28 apr 1986
1. Possono beneficiare di tali acquisti unicamente i suini allevati nei comuni ripresi nell'allegato.
2. Dopo l'esecuzione di controlli sierologici sulla totalità degli allevamenti situati in uno o più dei comuni ripresi in allegato, se non si è manifestato alcun nuovo focolaio e se non sono stati riscontrati risultati sierologici positivi, la zona d'infezione è ridotta mediante l'esclusione del comune o dei comuni considerati indenni a partire dalla data della notifica di detta constatazione alla Commissione da parte delle autorità dei Paesi Bassi. L'elenco di cui nell'allegato è modificato in conseguenza a decorrere da tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1231:oj#art-2