Art. 1

In vigore dal 28 apr 1986
Dal 21 aprile 1986 al 7 giugno 1986, l'organismo d'intervento dei Paesi Bassi procede all'acquisto dei suini vivi aventi un peso superiore a 105 kg in media per partita e, se la situazione lo richiede, all'acquisto dei suinetti aventi un peso superiore a 20 kg in media per partita.
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