Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 apr 1986
I suini sono resi a Rotterdam-Overschie, pesati quanto prima dopo l'arrivo e trasformati in prodotti della sottovoce 23.01 A e voce 15.06 della tariffa doganale comune. Le operazioni di trasporto e di trasformazione sono effettuate sotto controllo dei servizi veterinari dei Paesi Bassi.
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