Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 apr 1986
Le autorità competenti dei Paesi Bassi comunicano ogni settimana alla Commissione le seguenti informazioni concernenti la settimana precedente: - il numero e il peso complessivo dei suini ingrassati acquistati, - il numero e il peso complessivo dei suinetti acquistati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1231:oj#art-5