Art. 5

In vigore dal 21 apr 1986
1. Per le importazioni « semplici », l'organismo competente rilascia i documenti a decorrere dal primo giorno del secondo mese di ciascun trimestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquensimo giorno del mese precedente. Tuttavia, durante il mese di aprile 1986, il Portogallo può ridurre i termini di cui sopra. 2. Se il totale delle domande presentate eccede il massimale fissato per il trimestre in causa, ogni domanda è soddisfatta entro il limite di uno stesso massimale, determinato in modo da assegnare soltanto il 50 % del quantitativo totale, mentre il restante 50 % è ripartito proporzionalmente alle domande non ancora soddisfatte. Tuttavia, per le domande presentate nell'aprile 1986, il massimale da prendere in considerazione è quello per il periodo 1o marzo - 30 giugno 1986. 3. Se il totale delle domande non esaurisce il massimale fissato, le domande stesse vengono soddisfatte nella loro totalità. Analogamente, le domande presentare dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento del massimale. Se, nel corso del trimestre, il massimale non viene raggiunto, il quantitativo non assegnato è riportato al trimestre successivo. 4. Il periodo di validità dei documenti è fissato a tre mesi. Tuttavia, onde evitare operazioni speculative, tale periodo può essere ridotto, in circostanze eccezionali e per casi limite, sino a un mese. Il Portogallo ne informa senza indugio la Commissione. 5. Se il documento è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello domandato, la cauzione è modificata in conformità. Articolo 6 1. Per le importazioni « compensate », l'organismo competente rilascia i documenti via via che le domande vengono presentate, sempreché: - il prodotto oggetto dell'impegno di esportazione e quello oggetto della domanda d'importazione appartengano allo stesso gruppo per il quale è stato fissato il massimale di cui all' del regolamento (CEE) n. 476/86, - i quantitativi di prodotti da importare e da esportare, valutati sulla base del tenore di olio di cui all'allegato II siano equivalenti. 2. Il periodo di validità del documento è fissato a sei mesi. TITOLO III Esportazioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1184:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo