Art. 11
Il Portogallo comunica alla Commissione:
In vigore dal 21 apr 1986
1. entro 30 giorni, per il mese precedente:
per prodotto e gruppo di prodotti di cui all', paragrafo 1 e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio:
a) per i quali sono stati richiesti documenti, nonché il numero di domande presentate,
b) per i quali sono stati rilasciati documenti, nonché il numero di domande presentate;
2. ogni mese, per il mese precedente:
per prodotto o gruppo di prodotti di cui all', paragrafo 1, i quantitativi di equivalente-olio:
a) effettivamente importati,
b) effettivamente esportati;
3. entro 30 giorni, per il trimestre precedente, e a decorrere dal 1o luglio 1986:
per prodotto e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio per i quali la cauzione è stata incamerata;
4. senza indugio, l'organismo di cui agli ;
5. le condizioni per il riconoscimento degli operatori di cui all', nonché gli eventuali casi di rifiuto di riconoscimento;
6. senza indugio le altre modalità di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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