Art. 11

Il Portogallo comunica alla Commissione:

In vigore dal 21 apr 1986
1. entro 30 giorni, per il mese precedente: per prodotto e gruppo di prodotti di cui all', paragrafo 1 e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio: a) per i quali sono stati richiesti documenti, nonché il numero di domande presentate, b) per i quali sono stati rilasciati documenti, nonché il numero di domande presentate; 2. ogni mese, per il mese precedente: per prodotto o gruppo di prodotti di cui all', paragrafo 1, i quantitativi di equivalente-olio: a) effettivamente importati, b) effettivamente esportati; 3. entro 30 giorni, per il trimestre precedente, e a decorrere dal 1o luglio 1986: per prodotto e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio per i quali la cauzione è stata incamerata; 4. senza indugio, l'organismo di cui agli ; 5. le condizioni per il riconoscimento degli operatori di cui all', nonché gli eventuali casi di rifiuto di riconoscimento; 6. senza indugio le altre modalità di cui all', paragrafo 4.
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