Art. 1
In vigore dal 21 apr 1986
1. Per ogni anno civile è elaborato, alle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 476/86, un bilancio preventivo per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti seguenti:
a) olio di soia;
b) altri oli elencati nell'allegato I;
c) altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana.
2. Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, il bilancio preventivo è elaborato anteriormente al 1o dicembre per l'anno successivo. Tuttavia, il primo bilancio, relativo al periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, è elaborato anteriormente al 1o aprile 1986.
3. Se necessario, il bilancio è riveduto ogni trimestre e per le prima volta anteriormente al 1o giugno 1986; in tale occasione, si terrà conto dei quantitativi importati dal 1o marzo al 31 marzo 1986.
4. Un bilancio definitivo è elaborato entro i quattro mesi successivi alla fine dell'esercizio.
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