Art. 3

In vigore dal 21 apr 1986
1. Per ciascun olio o gruppo di oli di cui all', paragrafo 1, il massimale annuo delle importazioni da autorizzare, di cui all' del regolamento (CEE) n. 476/86, è riveduto contemporaneamente al bilancio. Tale massimale è fissato a zero per i prodotti o gruppi di prodotti il cui bilancio è eccedentario. 2. Il massimale di cui al paragrafo 1 è frazionato per trimestre, salvo per quanto riguarda il primo periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 giugno 1986. 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti della voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'alimentazione umana. Il Portogallo prende le misure necessarie per garantire che i prodotti in causa vengano effettivamente utilizzati nel modo previsto.
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