Art. 10

In vigore dal 21 apr 1986
1. L'aiuto compensativo di cui all' del regolamento (CEE) n. 476/86 è fissato dalla Commissione. L'importo di tale aiuto è pari a quello dell'aiuto di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2), per i semi prodotti in Portogallo e trasformati in un altro stato membro, diminuito dell'incidenza dei dazi doganali riscossi dal Portogallo all'importazione dei paesi terzi del quantitativo di panelli corrispondenti ai semi utilizzati. 2. L'aiuto viene concesso, a richiesta dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2681/83; tuttavia, le condizioni per il pagamento dell'aiuto, di cui all'articolo 25, paragrafo 2 di detto regolamento, sono completate dalla constatazione dell'avvenuta esportazione del quantitativo di olio equivalente, in conformità dell'allegato II del presente regolamento, ai sensi in causa.
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