Art. 8

In vigore dal 17 apr 1986
1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione dei lavori di ricerca di cui all', paragrafo 1, ogni interessato incaricato di lavori di ricerca presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dei lavori stessi, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. L'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di buon fine e un esemplare del rapporto finale per ogni contratto. 3. I risultati dei lavori non possono essere pubblicati senza autorizzazione della Commissione.
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