Art. 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta:

In vigore dal 17 apr 1986
a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare; b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può: - dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell', paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste; - anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %. Quando il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, si può riunciare alla costituzione della cauzione di cui al comma precedente ed al paragrafo 3, lettera b), sempreché, in caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, vi sia, sotto altra forma, una garanzia equivalente a quella prevista dal paragrafo 4, 3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto; b) la relazione di cui all', paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all', si può procedere al pagamento del saldo, a condozione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario maggiorato del 10 %; c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 1079/77.
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