Art. 3

In vigore dal 17 apr 1986
1. Gli interessati di cui all', paragrafo 1, sono invitati a trasmettere entro il 1o luglio 1986 all'autorità competente designata dai rispettivi stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all', paragrafo 1. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta. 2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 54 del 13 marzo 1981, pag. 7.
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