Art. 4
1. La proposta completa deve contenere:
In vigore dal 17 apr 1986
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
b) la decrizione particolareggiata delle ricerche proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione;
c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali ricerche, espresso nella moneta dello stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;
d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario, conformemente all', paragrafo 1, lettere a) o b);
e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.
2. Una proposta è valida soltanto:
a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all', paragrafo 1;
b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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