Art. 1
In vigore dal 17 apr 1986
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati lavori di ricerca intesi ad ampliare all'interno e all'esterno della Comunità i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria.
Sono considerati lavori in tal senso, fra l'altro:
a) la ricerca di prodotti nuovi o migliorati,
b) in casi eccezionali debitamente motivati, le ricerche di mercato volte a migliorare la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità,
c) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di un ampliamento dei mercati esistenti per i prodotti lattiero-caseari all'esterno della Comunità. I progetti di ricerca concernenti paesi che sono già stati oggetto di studi in conformità del regolamento (CEE) n. 1024/78 possono essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali debitamente motivati,
d) la ricerca scientifica sugli aspetti nutritivi del consumo di latte e dei suoi costituenti.
I lavori relativi al proseguimento di azioni eseguite o in corso di esecuzione a titolo dei regolamenti (CEE) n. 271/82 e (CEE) n. 282/84 possono essere presi in considerazione soltanto quando i risultati ottenuti giustificano il loro proseguimento e/o in presenza di eventuali aspetti complementari che saranno esaminati.
2. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.
3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili solo se sono iniziate dopo il 31 marzo 1986; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all', paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1o gennaio 1989. In casi eccezionali un termine più lungo può tuttavia essere convenuto, in conformità dell', paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.
4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.
Storico versioni
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