Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
Quando gli importi compensativi adesione sono concessi dallo stato membro importatore, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell`, paragrafi 1 e 3, dell` e dell`, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 548/86. L`applicazione delle disposizioni del presente articolo lascia impregiudicate le procedure semplificate all`importazione.
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