Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi, in appresso denominati «importi compensativi adesione», di cui all`articolo 53, paragrafo 1, e all`articolo 213, paragrafo 1, dell`atto di adesione della Spagna e del Portogallo. 2. Ai fini del presente regolamento s`intende: a) per «merci»: le merci disciplinate: - dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell`11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, ovvero - dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell`11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell`allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all`esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; b) per «dichiarazione di esportazione»: - la dichiarazione di esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/77 (1), ovvero - fatte salve le disposizioni vigenti in materia doganale, qualsiasi altra dichiarazione richiesta dallo stato membro, che deve essere presentata alle autorità doganali al momento dell`espletamento delle formalità di esportazione ai fini dell`applicazione degli importi compensativi adesione; c) per «Comunità a dieci»: la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; d) per «nuovo stato membro»: il territorio del Regno di Spagna, ad esclusione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, nonché il territorio della Repubblica portoghese.
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