Art. 6
In vigore dal 28 feb 1986
Se una merce è immessa in consumo in uno stato membro il cui livello dei prezzi è più elevato di quello dello stato membro di partenza e se il documento di transito comunitario, o il documento che giustifica il carattere comunitario, non reca una delle diciture di cui all`, paragrafo 1, l`importo compensativo adesione è riscosso dallo stato membro di destinazione effettiva.
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