Art. 6

In vigore dal 28 feb 1986
Se una merce è immessa in consumo in uno stato membro il cui livello dei prezzi è più elevato di quello dello stato membro di partenza e se il documento di transito comunitario, o il documento che giustifica il carattere comunitario, non reca una delle diciture di cui all`, paragrafo 1, l`importo compensativo adesione è riscosso dallo stato membro di destinazione effettiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:594:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo