Art. 7

In vigore dal 28 feb 1986
1. Se dei prodotti sono reimportati nello stato membro di partenza dopo essere stati esportati verso un altro stato membro, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (1) si applicano, per quanto di ragione, nello stato membro di reimportazione ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall`, paragrafo 2, del suddetto regolamento. 2. Per quanto concerne gli importi compensativi adesione da riscuotere negli scambi intracomunitari si applicano, per quanto di ragione, le seguenti disposizioni: - regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (2), - regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio (3), - direttiva 79/623/CEE del Consiglio (4).
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