Art. 8
In vigore dal 28 feb 1986
1. Negli scambi tra la Comunità a dieci, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall`altra, si applicano le seguenti disposizioni:
- all`esportazione, gli importi che figurano nel regolamento che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 sono concessi se sono preceduti da un segno positivo o riscossi se sono preceduti da un segno negativo,
- all`importazione, gli importi che figurano nel regolamento che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 sono riscossi se sono preceduti da un segno positivo o concessi se sono preceduti da un segno negativo.
2. Negli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da una parte, ed i paesi terzi dall`altra, si applicano le seguenti disposizioni:
- all`esportazione, gli importi che figurano nel regolamento che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 sono concessi se sono preceduti da un segno positivo o riscossi se sono preceduti da un segno negativo,
- all`importazione, gli importi che figurano nel regolamento che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 sono riscossi se sono preceduti da un segno positivo o concessi se sono preceduti da un segno negativo.
3. Negli scambi tra la Spagna e il Portogallo, gli importi che figurano nel regolamento che stabilisce gli importi compensativi adesione agli scambi di merci oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3030/80 e 3035/80 sono, a seconda dei casi, concessi all`esportazione o riscossi all`importazione dallo stato membro in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono più elevati.
Storico versioni
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