Art. 6

In vigore dal 25 feb 1986
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono adottate: a) le modalità di applicazione del presente regolamento, tra cui la fissazione degli importi compensativi adesione; b) le modalità di pagamento e di riscossione degli importi compensativi adesione, al fine di evitare possibili deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 2. Le misure atte ad impedire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, durante il periodo ritenuto necessario, successivamente all'abolizione degli importi compensativi adesione.
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