Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione antecedente all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;
- importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a dieci e il Regno di Spagna, nonché tra quest'ultima e i paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:466:oj#art-1