Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione antecedente all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese; - importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a dieci e il Regno di Spagna, nonché tra quest'ultima e i paesi terzi.
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