Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Gli importi compensativi adesione applicabili in ogni singola campagna lattiera: a) per il burro e il latte scremato in polvere, sono uguali alla differenza tra il prezzo d'intervento fissato per la Spagna e il prezzo d'intervento applicabile nella Comunità a dieci; b) per gli altri prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 3768/85 (2), sono fissati in base ad uno o più d'uno degli elementi in appresso indicati: - differenza tra i prezzi rilevati sul mercato spagnolo e quelli rilevati nella Comunità a dieci; - quantitativi di materie prime impiegati nel processo di fabbricazione dei prodotti in oggetto; - costi di produzione specifici.
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