Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
Negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, gli importi compensativi adesione sono riscossi o pagati (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8. allo stato membro interessato il cui livello dei prezzi preso in considerazione per determinare gli importi compensativi adesione è più elevato.
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