Art. 4

In vigore dal 25 feb 1986
1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione. 2. Tuttavia, ove necessario, può essere decisa, secondo la procedura di cui all', l'istituzione di un regime di fissazione anticipata degli importi compensativi adesione.
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