Art. 6
In vigore dal 15 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica sino al 30 giugno 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) Nel peso netto dei prodotti presentati in recipienti contenenti un liquido di conservazione provvisoria è compreso il peso di tale liquido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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