Art. 5
In vigore dal 15 gen 1986
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.
Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:
- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 16 aprile 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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