Art. 2
In vigore dal 15 gen 1986
1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:
a) prezzo fob nel paese di origine,
b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono esluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo dal mezzo di trasporto.
4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.
5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.
Storico versioni
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