Art. 4
In vigore dal 15 gen 1986
L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.
Storico versioni
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