Art. 6
In vigore dal 27 dic 1985
I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato. A richiesta dello stato membro interessato, la Commissione modifica la designazione delle competenti autorità di controllo menzionate al punto 7 dell'allegato. Articolo 7
Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, ed escluse le navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro, alle navi battenti bandiera del Portogallo si applicano le seguenti misure tecniche:
a) la pesca con le reti da imbrocco è vietata;
b) le navi non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;
c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia marine; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m;
d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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