Art. 2
In vigore dal 27 dic 1985
1. Le autorità portoghesi trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi, detti « elenchi di base », che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 165, paragrafo 2, dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ciascuna delle seguenti categorie di navi:
- navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro a nord della frontiera Rio Minho;
- navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro ad est della frontiera Rio Guardiana;
- navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno (pesce spada, verdesca, fieto);
- navi che esercitano la pesca del tonno bianco.
2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giorno di ogni mese: tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.
3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:
- nome della nave;
- numero d'immatricolazione;
- lettere e cifre d'identificazione esterna;
- porto d'immatricolazione;
- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);
- stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- potenza del motore;
- indicativo di chiamata e frequenza radio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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