Art. 5

In vigore dal 27 dic 1985
1. Le navi autorizzate a pescare il tonno bianco non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo. 2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie, salvo le specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3717:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo