Art. 1
In vigore dal 27 dic 1985
Le misure tecniche e di controllo previste dal presente regolamento si applicano, alle navi battenti bandiera del Portogallo, nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque di competenza del comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) in cui si applica la politica comune della pesca.
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