Art. 9
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
ementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(1) o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'orga3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:
Storico versioni
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