Art. 9

Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN ementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (1) o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'orga3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:
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