Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
Qualora dalla situazione del mercato, tenuto conto in particolare delle correnti di scambio e delle consegne all'intervento, risulti che i quantitativi di prodotti presi in considerazione per determinare le scorte sono inadeguati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le necessarie disposizioni.
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