Art. 3
1. Sono considerati prodotti in libera pratica sul territorio portoghese:
In vigore dal 20 dic 1985
a) i prodotti interamente ottenuti in Portogallo,
b) i prodotti:
- ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal Portogallo, oppure
- importati in Portogallo,
per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale.
e ne2. Si considera come scorta di prodotti qualsiasi quantitativo di prodotti, esclusi i quantitativi minimi, che appartenga o sia detenuto dalla Repubblica portoghese o da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Storico versioni
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