Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le spese di restituzione ed eventualmente d'intervento, dovute allo smaltimento delle quantità di prodotti per i qualiè fissata la scorta di cui all'articolo 254, prima frase, dell'atto di adesione, pur essendo oggetto di dichiarazioni specifiche alla Commissione, nel quadro dei documenti trasmessi in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 729/70, non sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. I quantitativi di prodotti per i quali è fissata la scorta di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione si considerano smaltiti per primi. 3. Per ogni prodotto interessato si fissa il quantitativo ed il tipo di spesa che non viene preso in considerazione. Nel caso in cui ad uno stesso prodotto possano applicarsi vari tipi di spesa, il quantitativo è fissato per ogni tipo di spesa e può dunque variare. Si tiene conto anche dell'eventuale dipendenza della spesa dalla qualità del prodotto. 4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono decise, se necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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