Art. 8
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 2 riguardano in particolare:
a) la fissazione della scorta di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione per i prodotti i cui quantitativi superano la scorta normale di riporto;
b) la fissazione dei dati di cui all', paragrafo 3;
c) le comunicazioni che la Repubblica portoghese deve trasmettere alla Commissione;
d) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.
azione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
a) i prodotti per i quali la Repubblica portoghese deve effettuare un censimento delle scorte;
b) la riscossione di una tassa all'esportazione di scorte verso un altro stato membro o verso un paese terzo, se i prodotti sono esportati ad un prezzo anormalmente basso rispetto a quello applicato nello stato membro esportatore;
c) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti.
Storico versioni
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