Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
1. La Commissione negozia e conclude i contratti necessari all'esecuzione dei progetti selezionati conformemente all'. A tal fine essa elabora un contratto tipo nel quale sono precisati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti e in particolare le modalità di un eventuale rimborso del sostegno concesso, nonché le modalità concernenti l'accesso alle conoscenze, la loro diffusione e la loro valorizzazione.
2. Il o i responsabili dell'esecuzione di un progetto che beneficia di un sostegno della Comunità trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno o a sua richiesta, una relazione sull'adempimento degli impegni contrattuali verso la Commissione e in particolare sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto e sulle spese impegnate per la sua esecuzione.
3. La Commissione può far procedere a controlli in loco e su documenti per seguire l'esecuzione del contratto e in particolare lo stato di avanzamento e la realizzazione del progetto.
Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso dei cinque anni che seguono la loro conclusione, la Commissione e la Corte dei conti, o i loro mandatari, hanno libero accesso alla contabilità relativa al progetto per il quale un sostegno è stato accordato.
Tutti i documenti riguardanti i progetti devono essere conservati durante lo stesso periodo.
4. Qualora l'entità del sostegno finanziario della Comunità e l'importanza del progetto lo giustifichino, la Commissione può partecipare quale osservatore alle riunioni degli organi di gestione del progetto qualora, d'accordo con il promotore, una siffatta partecipazione sia prevista nel contratto.
Storico versioni
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