Art. 3
In vigore dal 20 dic 1985
La responsabilità di ogni progetto deve ricadere su una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto applicabile negli stati membri.
Qualora la costituzione di una persona giuridica avente la capacità giuridica per l'esecuzione di un progetto crei oneri supplementari per le imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato con una semplice cooperazione tra persone fisiche o giuridiche. In questo caso la responsabilità degli obblighi derivanti dal sostegno comunitario grava solidamente e individualmente su tali persone.
Storico versioni
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