Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
1. Ai fini del presente regolamento per « progetti comunitari di sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi » si intendono i progetti relativi ad attività di esplorazione, sfruttamento, immagazzinamento o trasporto nel settore degli idrocarburi, che soddisfino le seguenti condizioni: - sviluppare tecniche, processi o prodotti di carattere innovatore o utilizzare in una nuova applicazione, tecniche, processi o prodotti per i quali sia terminata la fase di ricerca; - offrire prospettive di validità industriale, economica e commerciale; - presentare difficoltà di finanziamento a causa di importanti rischi tecnici e commerciali che molto probabilmente non consentirebbero la realizzazione dei progetti senza un sostegno finanziario comunitario. 2. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo di cui all', paragrafo 2, fissa ogni anno le priorità per la selezione dei progetti. Le priorità sono poi indicate nei bandi di gara. 3. Il sostegno finanziario può essere accordato per un progetto nel suo insieme o per diverse fasi del progetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3639:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo