Art. 5

In vigore dal 20 dic 1985
1. Ogni progetto, presentato da persone o imprese della Comunità in seguito ad un invito a sottoporre progetti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è esaminato dalla Commissione in base alle seguenti informazioni, che devono fornire i richiedenti: - descrizione dettagliata del progetto, compresa l'organizzazione della sua gestione, - interesse del progetto per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità, - natura e dimensioni dei rischi tecnici e economici inerenti al progetto. - costo del progetto, sua redditività e modalità di finanziamento previste, - qualsiasi elemento che permetta di valutare la validità del progetto sul piano industriale, economico e commerciale, - termini di realizzazione del progetto, - situazione finanziaria e capacità tecniche del o dei responsabili del progetto, - indicazione di qualsiasi forma di cooperazione prevista con altre imprese della Comunità o di paesi terzi, - dettagli circa le imprese partecipanti al progetto, la loro sede e il ruolo assegnato a ciascuna di esse nell'esecuzione del medesimo, - indicazione di ogni aiuto finanziario di cui il progetto abbia beneficiato da parte della Comunità o degli stati membri in una fase precedente di ricerca e di sviluppo, - precisazioni su qualsiasi altra misura di sostegno finanziario, prevista o attesa da parte degli stati membri o della Comunità, - valutazione delle eventuali indicenze sulla sicurezza delle persone e sull'ambiente, - indicazione di un piano relativo alla diffusione dei risultati, - qualsiasi altro elemento che consenta di giustificare il sostegno comunitario richiesto. 2. La Commissione decide se concedere un sostegno ai progetti dopo aver consultato un comitato consultivo, composto da rappresentanti degli stati membri, e basandosi sul parere di quest'ultimo. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso stabilisce il suo regolamento interno. La decisione della Commissione è comunicata immediatamente al Consiglio, agli stati membri e al Parlamento europeo. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di quindici giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di detta comunicazione qualora durante questo periodo nessuno stato membro abbia deferito la questione al Consiglio. Se viene investito della questione, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato entro un termine di trenta giorni lavorativi.
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