Art. 4
In vigore dal 20 dic 1985
1. Il sostegno di un progetto assume la forma di un contributo finanziario della Comunità, concesso alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 nonché agli e rimborsabile a talune condizioni.
2. Il sostegno non può superare il 40 % del costo ammesso del progetto. La Commissione, nel fissare l'importo del sostegno accordato, tiene conto di ulteriori interventi finanziari comunitari, nazionali o altri a favore del progetto, ricevuti o previsti, nonché della parte di rischio assunta direttamente dai responsabili del progetto.
3. L'entità del sostegno è determinata separatamente per ciascun progetto, conformemente alla procedura prevista dall'.
4. Nella selezione dei progetti, conformenete alla procedura stabilita all', paragrafo 2, la Commissione tiene conto, oltre che dei criteri stabiliti all', di una preferenza da accordare ai progetti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) progetti che prevedono l'associazione di almeno due imprese indipendenti stabilite in stati membri diversi, sempreché sia accertato che ciascuna di esse può apportare un contributo effettivo e significativo alla realizzazione del progetto;
b) progetti presentati da piccole e medie imprese, individualmente o alle condizioni previste alla lettera a).
Storico versioni
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